TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
Liquidazione che spetta ad ogni lavoratore al termine del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro versa al lavoratore che decide di interrompere il rapporto o al dipendente licenziato (in seguito a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo) la somma delle quote da lui accantonate ogni anno. Le quote vengono calcolate sulla base della retribuzione ordinaria conteggiando i periodi di malattia, di gravidanza o di ferie, escludendo i premi, le indennità di trasferta e le voci una tantum e tenendo conto di una rivalutazione annuale dell'1,5% unita al 75% dell'indice d'inflazione desunto dalle tabelle Istat. Il Tfr può essere richiesto anticipatamente dal lavoratore se quest'ultimo ha maturato almeno 8 anni di servizio nell'azienda e se il capitale è utilizzato per l'acquisto della prima casa o per spese sanitarie. Il Tfr viene erogato dall'Inps se il datore di lavoro non è in grado di adempiere a questo obbligo. Con la riforma del sistema previdenziale si allarga la libertà di scelta del lavoratore, che può decidere se il proprio Tfr maturando dovrà restare in azienda oppure confluire nei fondi pensione.