RECESSO
Diritto dell'aderente di far cessare gli effetti del contratto stipulato esercitabile nel termine massimo di 30 giorni dalla data di adesione alla forma pensionistica complementare.
Diritto dell'aderente di far cessare gli effetti del contratto stipulato esercitabile nel termine massimo di 30 giorni dalla data di adesione alla forma pensionistica complementare.
È il reddito su cui si calcola il limite percentuale di deducibilità per i contributi versati: esso è costituito da qualsiasi reddito percepito dal lavoratore in via occasionale o continuativa.
Il beneficiario riceve un capitale (o una rendita corrispondente) aumentato di una certa misura percentuale prestabilita e indipendente dall’andamento dell’investimento.
Prestazione periodica corrisposta all'iscritto alla maturazione dei requisiti fissati per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza, il cui ammontare dipende dal montante finale (v. anche prestazioni).
Rendita corrisposta all'aderente per un numero di anni prestabilito. In caso di decesso dell'assicurato la rendita sarà erogata ai beneficiari indicati dall'aderente fino al raggiungimento del limite temporale prefissato.
Rendita corrisposta all'aderente finché rimane in vita e successivamente, per quota percentuale scelta (determinata dal regolamento della forma pensionistica complementare), alla persona che l'aderente ha designato (reversionario).
Rendita corrisposta all'aderente finché rimane in vita.
Un pagamento periodico all'aderente fino a quando sarà in vita e, successivamente, a un beneficiario designato, finché questi sarà in vita.
Figura professionale che sovrintende alla complessiva gestione della forma pensionistica complementare nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti.
Nelle polizze rivalutabili, la retrocessione rappresenta la percentuale riconosciuta all'assicurato del rendimento ottenuto ogni anno dalla gestione separata.
Restituzione parziale nella misura massima del 50% della posizione individuale nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo da 12 a 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
Restituzione dell'intero importo accumulato nel caso di invalidità permanente o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi o in altre cause di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previste negli statuti e nei regolamenti.
Rischio in cui incorre chi ha investito in strumenti finanziari a seguito dell'andamento generale del mercato.
Struttura organizzativa in cui vengono predisposte le metodologie, i criteri di misurazione e di gestione nonché gli strumenti di controllo in materia di rischi creditizi, finanziari e operativi, al fine di garantire il governo dell'esposizione a tali rischi.
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