Per esigenze tecniche, siamo spesso obbligati a utilizzare un linguaggio specialistico, nel quale si fa ricorso a termini poco comprensibili. Ecco come interpretarne alcuni:

Glossario

FAMIGLIARE A CARICO

È fiscalmente considerato a carico il famigliare con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro e individuato fra coloro che sono legati da vincoli di parentela tali da comportare, se necessario, l'obbligo degli alimenti, e in particolare: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali, e in mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali. I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali. Gli adottati, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

FISCALMENTE A CARICO

E' considerata fiscalmente a carico la persona che ha un reddito complessivo inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. I contributi di previdenza complementare sono deducibili da chi ha fiscalmente a carico la persona, entro il massimale di 5.164,57 euro annui a dichiarante.

FONDINPS (FONDO RESIDUALE INPS)

È la forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare. In tale forma confluiranno i versamenti del TFR di coloro che non hanno espresso alcuna preferenza sulla destinazione del TFR e per i quali o non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva di riferimento o tra più forme collettive di riferimento non è individuabile quella di destinazione.

FONDO A CONTRIBUZIONE DEFINITA

Forme pensionistica complementare secondo la quale l'importo dei contributi è predeterminato dall'iscritto. Questo meccanismo di contribuzione, unito al principio della capitalizzazione delle forme pensionistiche complementari, determina che l'importo della prestazione varia in relazione ai contributi versati e all'andamento della gestione. E' il sistema che deve essere applicato ai lavoratori dipendenti 'nuovi iscritti'. Si differenzia dallo schema dei fondi a prestazione definita.

FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO

Portafoglio composto da azioni, obbligazioni ed altri titoli gestito da una società di gestione del risparmio (sgr), le cui quote sono vendute al pubblico. I fondi sono di tipo chiuso quando il loro capitale è fisso. L'entrata di nuovi investitori può avvenire solo aumentando il capitale e l'uscita attraverso la vendita delle quote a nuovi investitori. Sono aperti quando consentono una libertà di entrata e uscita sulla base del valore delle loro quote.

FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA

Si tratta di fondi in cui è certa l'entità della prestazione finale mentre è variabile la misura della contribuzione richiesta. Possono assumere tale tipologia di gestione solo i Fondi pensione ad adesione collettiva dedicati a lavoratori autonomi o liberi professionisti.

FONDO PENSIONE APERTO

Forma pensionistica complementare istituita direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Viene realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e autonomo all'interno della società istitutrice finalizzato esclusivamente all'erogazione di prestazioni previdenziali.

FONDO PENSIONE CHIUSO/NEGOZIALE

Forma pensionistica complementare istituita sulla base di contratti o accordi collettivi o, in mancanza, di regolamenti aziendali diretta a soggetti individuati in base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. una regione o una provincia autonoma). Tale forma pensionistica complementare si può istituire inoltre mediante accordi tra lavoratori autonomi o liberi professionisti, accordi tra soci lavoratori di cooperative, accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n.565 e mediante legge regionale.

FONDO PENSIONE PREESISTENTE

Forma pensionistica complementare di tipo negoziale già istituita alla data del 15 novembre 1992.

FONTE CONTRIBUTIVA

Indica la natura di origine del contributo previdenziale. Di norma si può distinguere fra contributo individuale dell'iscritto, contributo del datore di lavoro o Tfr.

FONTI ISTITUTIVE

Atti e soggetti che possono istituire le forme pensionistiche complementari (es. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende, accordi tra soci lavoratori di cooperative, regioni, banche, compagnie di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare), che prevedono l'istituzione di fondi pensione negoziali, aperti o l'attuazione di forme pensionistiche individuali.

FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Forma di previdenza disciplinata dal Decreto legislativo 252/2005 istituita per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio.

FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE COLLETTIVA

Forma pensionistica complementare riservata ad una specifica collettività individuata dalla fonte istitutiva e attuata mediante la istituzione di Fondi pensione chiusi (o negoziali) e Fondi pensione aperti ad adesione collettiva.

FUTURE

Contratto di acquisto o vendita di una merce o di un attività finanziaria in una data futura ad un prezzo fissato oggi.