Le domande più frequenti sui fondi pensione relative a:

Informazioni generali

Quali sono le agevolazioni fiscali per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari?
I contributi versati dall’aderente ad una forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a € 5.164,57. 
Questo limite tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro se l’aderente è un lavoratore dipendente ma non del flusso di Tfr eventualmente conferito alla forma pensionistica complementare.

Qual è il trattamento fiscale dei contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico?
I contributi versati ad una forma pensionistica complementare a favore di un proprio familiare fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto che versa entro il limite annuo di € 5.164,57 e per l’importo non dedotto dal familiare a carico.

Qual è il regime fiscale dei contributi versati dal datore di lavoro per i propri dipendenti?
I contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) a forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i propri dipendenti sono integralmente deducibili dal reddito di impresa. Dal punto di vista del lavoratore i contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo. In altre parole, i contributi del datore di lavoro unitamente ai contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo entro il limite massimo di € 5.164,57.

In che modo sono tassati i rendimenti maturati in fase di accumulo?
I rendimenti sono soggetti a una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 20%, inferiore rispetto a quella prevista per altre forme di risparmio. Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli pubblici ed equiparati, la tassazione è fissata al 12,50%.

Come viene tassata la prestazione pensionistica erogata in forma di rendita e la prestazione pensionistica erogata in forma di capitale?
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale o di rendita sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari oltre il quindicesimo anno con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. L’aliquota del 15% è quindi riducibile fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Il nuovo e più favorevole regime di tassazione delle prestazioni (con aliquote del 23 o dal 15 al 9 per cento) ha effetto anche sui montanti accumulati prima del 31 dicembre 2006?
Le nuove norme fiscali si applicano solo sulla parte di prestazione corrispondente alle somme versate dopo il 1 gennaio 2007. Sulla parte di prestazione corrispondente al montante maturato prima del 31 dicembre 2006 continueranno ad applicarsi le previgenti norme fiscali, salvo il regime transitorio previsto per i vecchi iscritti.

In che modo è tassata la rivalutazione della rendita?
In caso di rendita rivalutabile, il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 26%.

Qual è il trattamento fiscale delle somme versate dall’aderente per reintegrare anticipazioni percepite?
Le somme versate dall’aderente per reintegrare le anticipazioni percepite concorrono a formare il plafond di deducibiltà di € 5.164,57. Sulle somme che superano il predetto limite (non deducibili), corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato (non dedotto).

Come vengono tassati i casi di riscatto erogato prima del pensionamento previsti dalla legge?
Nei casi previsti dalla normativa per la richiesta di riscatto parziale o totale sull’importo erogato, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta in fase di accumulo, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari oltre il quindicesimo anno con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (l’aliquota del 15% è quindi riducibile fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari).

Come viene tassato il riscatto richiesto in seguito alla perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare diversi da quelli espressamente previsti dalla normativa?
Nel caso gli statuti o i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedano cause di riscatto diverse da quelle espressamente stabilite dal D. Lgs. 252/2005, sull’importo erogato al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

In che modo è tassata l’anticipazione per far fronte a spese sanitarie?
L’anticipazione richiesta per far fronte a spese sanitarie è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo anno con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (l’aliquota del 15% è quindi riducibile fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari). L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti maturati durante la fase di accumulo.

In che modo è tassata l’anticipazione per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa?
L’anticipazione richiesta per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L’aliquota del 23% si applica sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti  maturati durante la fase di accumulo.

In che modo è tassata l’anticipazione richiesta per esigenze personali dell’aderente diverse dall’acquisto della prima casa o dalla necessità di far fronte a spese sanitarie?
L’anticipazione richiesta per esigenze personali dell’aderente diverse dall’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa o dalla necessità di far fronte a spese sanitarie è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L’aliquota del 23% si applica sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti maturati durante la fase di accumulo.

Come è trattato fiscalmente il trasferimento?
L’operazione di trasferimento non è soggetta a tassazione.

 

Adesione

È obbligatorio aderire ad una forma pensionistica complementare?
No. L’adesione alle forme pensionistiche complementari è, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 252/05, libera e volontaria.

Quali sono i vantaggi di aderire ad una forma pensionistica complementare?
L’adesione alla previdenza complementare consente di:

  • assicurarsi una prestazione pensionistica aggiuntiva a quella pubblica al fine di:
    • assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale riducendo/colmando il divario tra il reddito percepito durante l’ultimo periodo della vita lavorativa e la futura pensione pubblica (gap previdenziale)
    • opreservare il tenore di vita raggiunto al termine dell’attività lavorativa
  • beneficiare di un regime fiscale vantaggioso
  • usufruire, per i lavoratori dipendenti, anche del contributo del datore di lavoro nel caso in cui sia previsto.

Come si aderisce ad un fondo pensione tramite il proprio datore di lavoro?
Attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modulo di adesione. Il modulo, nel caso di fondi pensione negoziali/chiusi, è disponibile presso la direzione del personale della propria azienda. La sottoscrizione deve essere preceduta dalla consegna e dalla visione della Nota Informativa, che costituisce il documento esplicativo delle principali caratteristiche del fondo e delle condizioni economiche. È necessario, inoltre, firmare anche l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il modulo va riconsegnato alla propria azienda, la quale provvederà ad inoltrarlo al fondo.

Come si aderisce ad una forma previdenziale autonomamente?
Un lavoratore dipendente può decidere di crearsi una pensione integrativa anche al di fuori di quella prevista dalle fonti istitutive a lui applicabili (ad es.contratti collettivi o aziendali) o in aggiunta alla stessa, sottoscrivendo un fondo pensione aperto ad adesione individuale o un PIP presso un soggetto abilitato al collocamento di tali prodotti, quali, ad es., banche e promotori finanziari.

Come può il lavoratore pretendere che il datore di lavoro gli fornisca l’informativa sulle possibilità di scelta immediatamente?
Ferma restando la facoltà del lavoratore di chiedere al suo datore di lavoro (nelle forme che riterrà più opportune) che gli vengano fornite notizie in merito alla destinazione del Tfr maturando, il lavoratore ha comunque la facoltà di procurarsi autonomamente e di compilare il modulo Tfr consegnandolo al datore di lavoro determinando in tal modo il prodursi degli effetti desiderati.

Chi controlla che il datore di lavoro metta la data corretta, ossia quella effettiva, di consegna della scelta di conferimento ad una forma di previdenza complementare o di mantenimento in azienda del TFR?
Il controllo può essere effettuato in tempo reale dal lavoratore interessato. Infatti il datore di lavoro è tenuto a consegnare copia del modello Tfr datato e controfirmato per ricevuta.

Come può il lavoratore tutelarsi sulla decorrenza della sua scelta, soprattutto se i tempi di adesione o il ritardo nella scelta stessa dipendono dalla ritardata o mancata informativa dell’azienda?
Il lavoratore ha comunque la facoltà di procurarsi autonomamente e di compilare il modulo Tfr2 consegnandolo al datore di lavoro determinando in tal modo il prodursi degli effetti desiderati.

Su quale base il lavoratore può pretendere una ricevuta dal datore di lavoro dell’avvenuta scelta da parte sua?
E’ il decreto ministeriale del 30 gennaio 2007 a porre in capo al datore di lavoro l’obbligo di rilasciare al lavoratore una copia del modello Tfr da questi a lui consegnato controfirmato per ricevuta. L’obbligo in questione è richiamato anche nel modello TFR/2 (nell’ultimo rigo).

È possibile, dopo aver aderito ad una forma pensionistica complementare, uscire dal sistema della previdenza integrativa e ritirare il montante maturato?  
L’adesione ad una forma pensionistica complementare è fatta in previsione di una permanenza all’interno del sistema della previdenza complementare fino al momento del pensionamento. Al verificarsi di alcuni eventi particolari (inoccupazione, invalidità, mobilità, cassa integrazione guadagni), secondo le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa, è però possibile riscattare parzialmente o totalmente la posizione individuale maturata o chiedere un’anticipazione prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento. 
Nel caso di adesione ad un fondo ad adesione collettiva, è prevista la possibilità di riscatto (penalizzato fiscalmente) anche in caso di perdita dei requisiti di appartenenza (sempre se previsto da statuto o regolamento).

I lavoratori con un contratto a tempo determinato possono iscriversi ad una forma di previdenza complementare?
Si. Possono aderire liberamente sia ad una forma pensionistica individuale sia alla forma collettiva di riferimento prevista in base ad un accordo aziendale, ad accordi o contratti collettivi o altre fonti istitutive.

Se un lavoratore dipendente è titolare di più rapporti di lavoro part time a quale forma pensionistica collettiva può aderire?
Può aderire a ciascuna forma pensionistica complementare di natura negoziale e collettiva prevista dai contratti collettivi di lavoro applicabili a ciascun rapporto di lavoro di cui è titolare. Può aderire altresì a un fondo pensione aperto o a un piano individuale di previdenza; in questo caso, tuttavia, il lavoratore potrebbe non avere diritto alla contribuzione datoriale. Ovviamente sarà opportuno che il soggetto in questione valuti attentamente non solo i benefici ma anche i costi che conseguono alla adesione contemporanea ad una pluralità di forme pensionistiche complementari.

Perché un lavoratore giovane dovrebbe aderire ad un Fondo pensione?
Per effetto delle riforme intervenute nel sistema pensionistico di base (passaggio da un sistema retributivo ad uno contributivo) i lavoratori giovani avranno l’esigenza di dover integrare un assegno pensionistico di primo pilastro sempre più ridotto. L’adesione sin dai primi anni di lavoro, quindi, ad uno strumento di previdenza complementare risulta di fondamentale importanza per poter consentire ai lavoratori giovani di accantonare un montante aggiuntivo alla pensione di primo pilastro. Tanto più lungo sarà il periodo di contribuzione alla previdenza complementare tanto maggiore risulterà il montante finale accantonato. Inoltre, l’adesione ad uno strumento previdenziale consente di usufruire del contributo del datore di lavoro, se previsto, e di beneficiare degli sgravi fiscali sui contributi versati (compresi quelli a carico del datore di lavoro).

 

Versamenti al fondo pensione

Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti?
Per i lavoratori dipendenti il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr oppure con riferimento ad elementi particolari della retribuzione. Comunque il lavoratore ha la facoltà di contribuire di più o di non versare contribuzione a suo carico. 
In tale ultimo caso, però, nelle forme pensionistiche complementari ad adesione collettiva, perderà il diritto a ricevere la contribuzione a carico del datore di lavoro eventualmente prevista dagli accordi.

Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti?
Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure in percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini irpef relativamente al periodo di imposta precedente.

Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori soci di società cooperative?
Per i lavoratori soci di società cooperative il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure, a seconda della tipologia del rapporto di lavoro che si applica al socio, in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr ovvero in percentuale dell’imponibile considerato ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini irpef in relazione al precedente periodo di imposta. Comunque il lavoratore ha la facoltà di contribuire di più o di non versare contribuzione a suo carico. In tale ultimo caso, però, perderà il diritto a ricevere la contribuzione a carico del datore di lavoro eventualmente prevista dagli accordi.

In che modo è possibile finanziare la previdenza complementare?
Il finanziamento può essere effettuato:

  • per i lavoratori dipendenti mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e mediante il conferimento del Tfr maturando, vale a dire di quella parte di Tfr che matura dopo che il lavoratore ha comunicato al datore di lavoro la volontà di destinarlo alla previdenza complemetare
  • per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti mediante il versamento di contributi a carico dei medesimi
  • per le persone fiscalmente a carico di altri soggetti anche mediante il versamento di contributi a carico di questi ultimi.

Se si decide di contribuire ad una forma di previdenza complementare quanto si deve versare?
L’ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro è stabilito dal contratto o accordo collettivo di lavoro. Ovviamente il lavoratore può decidere di versare di più rispetto al minimo previsto dagli accordi collettivi.
Nelle forme pensionistiche complementari ad adesione individuale il contributo è fissato dall’aderente e, qualora decidesse di contribuire, dal datore di lavoro.

E’ possibile interrompere i versamenti, riprenderli o proseguire solo con il TFR?
Sì, il lavoratore può interrompere e riprendere i versamenti alla forma previdenziale a cui è iscritto, fatto salvo che, qualora contribuisca anche con il TFR, il conferimento dello stesso non può essere interrotto.

È possibile continuare a versare contributi ad una forma pensionistica complementare anche dopo l’età pensionabile?
L’aderente può proseguire la contribuzione alla forma anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore di una forma pensionistica complementare,. 
L’aderente che ha maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari e ha volontariamente deciso di proseguire la contribuzione, ha la facoltà di determinare liberamente il momento di accesso a tali prestazioni.

Cosa si intende per prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 e perché occorre indicare questo dato nel modulo di adesione?
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 sono coloro che, indipendentemente dalla data di assunzione nell’attuale azienda, abbiano svolto un’attività come lavoratore dipendente, sia nel pubblico sia nel privato, successivamente a tale data. Questo dato, in ordine agli obblighi contributivi, consente di determinare la percentuale di Tfr da destinare al finanziamento della previdenza complementare:

  • i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 destinano integralmente al fondo pensione il Tfr maturando
  • i lavoratori di prima occupazione anteriore al 29 aprile 1993 e che non versino già il Tfr a forme di previdenza complementare possono scegliere di destinare al fondo pensione la quota di Tfr prevista dalle fonti istitutive, o, in assenza delle stesse, una percentuale di TFR non inferiore al 50%.

Che tipo di informazione riceve il lavoratore in merito ai versamenti effettuati in suo favore al Fondo pensione?
Nel caso di lavoratori dipendenti, e possibile verificare attraverso la busta paga l’entità delle trattenute operate dall’Azienda (contributo lavoratore, contributo datoriale, TFR). In ogni caso, l’Aderente  riceve una volta all’anno dalla forma pensionistica complementare prescelta una comunicazione contenente l’aggiornamento della posizione individuale e l’evoluzione del piano previdenziale. Tramite tale comunicazione l’Aderente può disporre di tutti gli elementi utili per ricostruire l’evoluzione della posizione individuale nel periodo di riferimento, in termini di contributi versati, di quote assegnate e del relativo controvalore.

Nel caso in cui un lavoratore dipendente non si iscriva al fondo pensione, ha diritto ad avere in busta paga quanto stabilito a carico dell'impresa nell'accordo per la previdenza complementare?
No. L’obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo e che versano la propria contribuzione.

Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del TFR maturando al Fondo di Tesoreria dell’ Inps?
Mensilmente.

Qualora la forma pensionistica complementare offra più possibilità di investimento (fondi multicomparto) è possibile suddividere la contribuzione tra più comparti di investimento?
In linea generale la normativa ammette questa possibilità rimettendo, tuttavia, alle forme pensionistiche complementari la valutazione circa l’opportunità di consentire o meno ai propri aderenti l’esercizio in concreto di tale opzione. E’ dunque agli statuti ed ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari che bisogna far riferimento per stabilire se in concreto la forma in oggetto consente o meno di suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento.

 

Rendita, anticipazione e riscatto

Qual è la prestazione normalmente offerta dai prodotti di previdenza complementare?
La prestazione previdenziale tipica offerta da tutte le forme pensionistiche complementari è la rendita. In alternativa, l’aderente ha la facoltà di richiedere che la prestazione pensionistica sia liquidata in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato e in forma di rendita per la restante parte.
Fanno eccezione a questa regola generale i seguenti due casi in cui è possibile ottenere la prestazione pensionistica interamente in forma di capitale:

  • quando, convertendo in rendita annua vitalizia (senza reversibilità) almeno il 70% del montante finale accumulato, l’importo che si ottiene risulta inferiore al 50% del c.d. “assegno sociale” (pari, per il 2012, a 5.577 euro annui, ossia 429 euro per 13 mensilità)
  • quando l’aderente risulta iscritto antecedentemente al 29 aprile 1993 ad una forma pensionistica complementare istituita alla data del 15 novembre 1992 e non abbia riscattato integralmente la posizione individuale maturata in tale forma pensionistica complementare.

 Quali tipi di rendita si possono scegliere?
La normativa consente la possibilità alle forme di previdenza complementare  di offrire ai propri aderenti anche altre tipologie di rendita (oltre a quella vitalizia immediata):

  • rendita vitalizia reversibile, corrisposta all’aderente finché rimane in vita e successivamente erogata, per la quota percentuale scelta (determinata in base al regolamento della forma pensionistica), alla persona che l’aderente ha designato (reversionario)
  • rendita “certa per n anni”, corrisposta all’aderente per un numero di anni prestabilito decorsi i quali la rendita diventa poi vitalizia.

Se un lavoratore ha più fondi e non ha scelto il trasferimento, avrà più rendite?
Sì.

Quando si acquisisce il diritto alla prestazione pensionistica complementare?
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce se sussistono i seguenti requisiti:

  • maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente
  • almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

 È possibile ottenere le prestazioni delle forme pensionistiche complementari prima della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica?
È possibile richiedere le prestazioni pensionistiche complementari prima della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica in due casi:

  • cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
  • invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

In entrambi i casi, l’aderente può chiedere alla forma pensionistica complementare di accedere alle prestazioni pensionistiche con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione pubblica.

Cosa succede in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare?
Qualora, prima della maturazione del diritto all’erogazione del trattamento pensionistico complementare, l’aderente perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio per cambio di lavoro con conseguente applicazione di un diverso contratto collettivo o per passaggio a qualifica dirigenziale) può:

  1. trasferire la posizione pensionistica individuale alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
  2. esercitare il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di:
    1. cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
    2. mobilità
    3. cassa integrazioni guadagni ordinaria
    4. cassa integrazioni guadagni straordinaria
  3. esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata in caso di:
    1. invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
    2. cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
    3. in casi di perdita dei requisiti di partecipazione nelle sole forme collettive (se gli statuti o i regolamenti lo prevedono)
  4. mantenere presso la forma pensionistica complementare in questione la posizione individuale maturata anche in assenza di ulteriore contribuzione.

In caso di mancato esercizio della facoltà di opzione da parte dell’aderente si procede senz’altro al mantenimento della posizione presso la forma pensionistica in oggetto anche in assenza di contribuzione.

Quali sono i casi in cui l’iscritto può chiudere definitivamente la propria posizione previdenziale prima di arrivare alla pensione?
L’iscritto ha la facoltà di esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata nei seguenti casi:

  • cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
  • invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

In questi casi il riscatto totale non può essere esercitato nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti d’accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in tale periodo ed in tali casi, infatti, l’aderente può chiedere direttamente di accedere alle prestazioni pensionistiche prima della maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione pubblica.
Per gli aderenti su base contrattuale collettiva, il riscatto totale della propria posizione individuale può essere richiesto anche qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma collettiva stabiliti dalle fonti istitutive.

Cosa succede in caso di decesso dell’iscritto prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica?
In caso di decesso dell’iscritto durante il periodo di accumulo delle prestazioni, la posizione individuale è riscatta dagli eredi o dai diversi beneficiari designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale:

  • viene devoluta a finalità sociali se trattasi di adesione su base individuale
  • resta acquisita alla forma se trattasi di adesione su base contrattuale collettiva.

 E' possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione per far fronte a spese sanitarie?
Si. in un qualsiasi momento (vale a dire a prescindere dall’anzianità di partecipazione maturata nella forma pensionistica complementare) l’aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 75% del montante accumulato fino al momento della richiesta per far fronte a spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se stesso, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
L’anticipazione non comporta la cessazione della partecipazione alla forma pensionistica, come avviene invece nel caso del riscatto totale o del trasferimento.

E' possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa?
Si. Decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l’aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 75% del montante accumulato fino al momento della richiesta per far fronte all’acquisto ovvero alla ristrutturazione della prima casa per se stesso o per i figli. nel computo dell’anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione.
L’anticipazione non comporta la cessazione della partecipazione alla forma pensionistica, come avviene invece nel caso del riscatto totale o del trasferimento.

E' possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione anche per motivi diversi dalle spese sanitarie o dall’acquisto della casa?
Si, decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l’aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 30% del montante accumulato fino al momento della richiesta per ulteriori esigenze non meglio specificate dalla normativa. Nel computo dell’anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione.
L’anticipazione non comporta la cessazione della partecipazione alla forma pensionistica, come avviene invece nel caso del riscatto totale o del trasferimento.

In quali altri casi è possibile richiedere prima del pensionamento il riscatto parziale della propria posizione?
È possibile richiedere un riscatto parziale (fino al 50%) della posizione individuale maturata, nei casi di:

  • cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi
  • ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Il riscatto parziale non comporta la cessazione della partecipazione alla forma pensionistica, come avviene invece nel caso del riscatto totale o del trasferimento. 
L’iscritto, grazie a queste prerogative, può così disporre, in via anticipata, di una parte del montante maturato riservandosi poi la facoltà di reintegrarlo o no prima del pensionamento.

In costanza dei requisiti di partecipazione, quando è possibile trasferire la posizione individuale?
L’Aderente ha la facoltà di trasferire l’intera posizione maturata ad altra forma pensionistica decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare.

Le prestazioni pensionistiche e quelle prima del pensionamento erogabili dalla forma pensionistica complementare sono liberamente cedibili, sequestrabili e pignorabili?
La posizione di previdenza complementare in fase di accumulo è intangibile.
Sono liberamente cedibili, sequestrabili e pignorabili soltanto le somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione diverse da quelle richieste per spese sanitarie. Diversamente, le prestazioni pensionistiche complemenatri in rendita e in capitale e le anticipazioni per spese sanitarie sono soggette agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni pubbliche.

 

Aspetti fiscali della previdenza complementare

Quali sono le agevolazioni fiscali per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari?
I contributi versati dall’aderente ad una forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a € 5.164,57. 
Questo limite tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro se l’aderente è un lavoratore dipendente ma non del flusso di Tfr eventualmente conferito alla forma pensionistica complementare.

Qual è il trattamento fiscale dei contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico?
I contributi versati ad una forma pensionistica complementare a favore di un proprio familiare fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto che versa entro il limite annuo di € 5.164,57 e per l’importo non dedotto dal familiare a carico.

Qual è il regime fiscale dei contributi versati dal datore di lavoro per i propri dipendenti?
I contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) a forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i propri dipendenti sono integralmente deducibili dal reddito di impresa. Dal punto di vista del lavoratore i contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo. In altre parole, i contributi del datore di lavoro unitamente ai contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo entro il limite massimo di 5.164,57 euro.

In che modo sono tassati i rendimenti maturati in fase di accumulo?
I rendimenti sono soggetti a una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 20%, inferiore rispetto a quella prevista per altre forme di risparmio. Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli pubblici ed equiparati, la tassazione è fissata al 12,50%.

Come viene tassata la prestazione pensionistica erogata in forma di rendita e la prestazione pensionistica erogata in forma di capitale?
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale o di rendita sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari oltre il quindicesimo anno con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. L’aliquota del 15% è quindi riducibile fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Il nuovo e più favorevole regime di tassazione delle prestazioni (con aliquote del 23 o dal 15 al 9 per cento) ha effetto anche sui montanti accumulati prima del 31 dicembre 2006?
Le nuove norme fiscali si applicano solo sulla parte di prestazione corrispondente alle somme versate dopo il 1 gennaio 2007. Sulla parte di prestazione corrispondente al montante maturato prima del 31 dicembre 2006 continueranno ad applicarsi le previgenti norme fiscali, salvo il regime transitorio previsto per i vecchi iscritti.

In che modo è tassata la rivalutazione della rendita?
In caso di rendita rivalutabile, il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 26%.

Qual è il trattamento fiscale delle somme versate dall’aderente per reintegrare anticipazioni percepite?
Le somme versate dall’aderente per reintegrare le anticipazioni percepite concorrono a formare il plafond di deducibiltà di € 5.164,57. Sulle somme che superano il predetto limite (non deducibili), corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato (non dedotto).

Come vengono tassati i casi di riscatto erogato prima del pensionamento previsti dalla legge? 
Nei casi previsti dalla normativa per la richiesta di riscatto parziale o totale sull’importo erogato, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta in fase di accumulo, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari oltre il quindicesimo anno con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (l’aliquota del 15% è quindi riducibile fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari).

Come viene tassato il riscatto richiesto in seguito alla perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare diversi da quelli espressamente previsti dalla normativa? 
Nel caso gli statuti o i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedano cause di riscatto diverse da quelle espressamente stabilite dal D. Lgs. 252/2005, sull’importo erogato al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

In che modo è tassata l’anticipazione per far fronte a spese sanitarie?
L’anticipazione richiesta per far fronte a spese sanitarie è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo anno con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (l’aliquota del 15% è quindi riducibile fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari). L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti  maturati durante la fase di accumulo.

In che modo è tassata l’anticipazione per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa?
L’anticipazione richiesta per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L’aliquota del 23% si applica sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti maturati durante la fase di accumulo.

In che modo è tassata l’anticipazione richiesta per esigenze personali dell’aderente diverse dall’acquisto della prima casa o dalla necessità di far fronte a spese sanitarie?
L’anticipazione richiesta per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L’aliquota del 23% si applica sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti maturati durante la fase di accumulo.

Come è trattato fiscalmente il trasferimento?
L’operazione di trasferimento non è soggetta a tassazione.

 

Destinazione del Tfr

Quali scelte può effettuare in merito al Tfr maturando il lavoratore appena occupato?
Il lavoratore può scegliere tra:

  • conferire il Tfr al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale nella misura del 100%
  • non conferire il Tfr ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il Tfr resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all’Inps.

Entro quale data i lavoratori dipendenti devono effettuare la scelta in merito alla destinazione del Tfr?
A partire dalla data di assunzione decorrono i 6 mesi di tempo entro i quali i lavoratori dipendenti dovranno decidere cosa fare del proprio Tfr maturando.

Cosa succede se trascorsi i 6 mesi dalla data di assunzione il lavoratore non decide nulla in merito al Tfr maturando?
Il Tfr viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro del soggetto in questione a meno che non esistano diverse disposizioni contenute nell’accordo aziendale.

Cosa succede al Tfr del lavoratore che decide di non effettuare alcuna scelta se esistono più fondi pensione ad adesione collettiva applicabili alla sua azienda?
Il Tfr viene conferito tacitamente alla forma pensionistica cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell’azienda in questione a meno che non esista un accordo aziendale che disponga diversamente.

Cosa succede se un contratto collettivo non prevede la partecipazione ad alcuna forma pensionistica collettiva?
Il lavoratore può destinare il proprio Tfr maturando ad una forma pensionistica individuale. Se non opera alcuna scelta nel termine di sei mesi, il Tfr viene conferito tacitamente alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’Inps.

Se si conferisce solo il Tfr ad una forma pensionistica complementare si è obbligati a versare anche il proprio contributo?
No.

Se si conferisce al fondo pensione negoziale solo il Tfr si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?
No. Per avere diritto al contributo del datore di lavoro si deve dichiarare di voler contribuire con un proprio versamento e questo diritto deve essere espressamente previsto dal medesimo contratto collettivo.

Si può aderire ad una forma pensionistica negoziale senza versare il Tfr?
No. L’adesione ad una forma pensionistica negoziale può avvenire o con il solo versamento del Tfr oppure con il versamento sia del Tfr che dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Si può aderire ad una forma pensionistica individuale senza versare ad essa il Tfr?
Si.

La scelta di non destinare il Tfr alla previdenza complementare è revocabile?
Sì, in qualsiasi momento.

Cosa succede al Tfr già maturato in azienda alla data del 31 dicembre 2006?
Il Tfr già accantonato rimane in azienda e continua ad essere gestito dal datore di lavoro secondo le attuali regole. La scelta del lavoratore riguarda solo il Tfr maturando, cioè il Tfr che matura dal periodo di paga in cui esprime la volontà di destinare il TFR alla previdenza complementare.

Cosa succede se il lavoratore dipendente decide di non destinare il Tfr maturando ad una forma pensionistica complementare e lavora in una azienda che occupa meno di 50 dipendenti?
Il Tfr futuro resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale.

Cosa succede se il lavoratore dipendente decide di non destinare il Tfr maturando ad una forma pensionistica complementare e lavora in un'azienda con almeno 50 dipendenti?
Il Tfr maturando viene versato al fondo Tfr gestito dall’Inps per conto dello Stato.

Se il Tfr è versato al fondo di tesoreria gestito dall’Inps, a chi bisogna presentare la richiesta di liquidazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro o in caso di anticipazione?
La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro che si sostituisce all’Inps per quel che concerne l’adempimento degli obblighi nei confronti del lavoratore salvo, poi, conguagliare quanto anticipato con i futuri versamenti che è tenuto ad effettuare nei confronti dell’Inps.

A cosa serve la forma di previdenza complementare residuale istituita presso l’Inps, denominata Fondinps?
Serve a raccogliere il Tfr maturando che non è stato conferito esplicitamente ad una forma pensionistica complementare collettiva o individuale e non può nemmeno essere conferito tacitamente ad alcuna forma pensionistica complementare collettiva per mancanza di un'esplicita previsione contrattuale riferita ad un intero settore ovvero per la mancata previsione dell'inclusione di alcune tipologie di lavoro tra i destinatari del fondo pensione collettivo.

Che differenza c'è tra il fondo Tesoreria e FondInps ?
Il fondo tesoreria è una fondo dello stato che non ha nulla a che vedere con la previdenza complementare ma anzi raccoglie il Tfr dei lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti e che non abbiano destinato il TFR a forme di previdenza complementare.
FondInps è invece un fondo pensione di previdenza complementare istuito dall'Inps dove verrano convogliati coloro che al termine dei 6 mesi di scelta saranno silenti e che non avranno alcun fondo di riferimento.

I lavoratori a tempo determinato aventi un contratto inferiore a 6 mesi, quanto tempo hanno per la scelta sul conferimento del Tfr?
Il termine di scadenza coincide con la data di cessazione del contratto?
Nel caso di rioccupazione con la stessa Azienda o con una società di lavoro interinale, la scelta di conferimento del Tfr deve essere rinnovata ogni volta?

I rapporti di lavoro inferiori a tre mesi sono esclusi dal sistema del cd. "Fondo Tesoreria", per cui i Tfr maturati da tali lavoratori a tempo determinato non finiranno mai nel Fondo gestito dall'Inps.
Per quanto riguarda, invece, la riforma della previdenza complementare e la correlata possibilità di decidere sulle sorti del Tfr, non esistono rapporti di lavoro esclusi ad eccezione di quelli domestici. 
Da ciò si evince che il lavoratore con contratto di durata inferiore a tre mesi, ha la possibilità di scegliere tramite il modulo TFR/2, tuttavia, poichè il suo rapporto si interromperà prima del semestre, nel caso di mancata scelta, il suo Tfr non verrà conferito tacitamente alla previdenza complementare ma gli verrà liquidato con le ultime spettanza retributive. Diversamente, se questo lavoratore sceglierà nel corso del rapporto (nel caso di specie semestre) di destinare il suo Tfr a previdenza complementare, questa scelta lo vincolerà anche in futuro a meno che non operi il riscatto della sua posizione individuale.
Questo principio vale per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con scadenza inferiore a 6 mesi o anche se di durata superiore,se si interrompono prima del semestre (es. licenziamento; dimissioni...).

 

Azienda

Come viene calcolato il numero di 50 dipendenti?
Per calcolare il numero di lavoratori, per sapere se il Tfr lasciato in azienda transita o no al fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, occorre individuare la media annuale dei lavoratori, nei confronti dei quali sussiste l’obbligo di accantonamento del Tfr ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in forza nel 2006. Nel calcolo dei 50 addetti entrano tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto e dell’orario di lavoro (i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale devono essere computati in proporzione rispetto ai lavoratori a tempo pieno).

Cosa succede se nel corso dello stesso anno l’azienda supera o scende al di sotto dei 50 dipendenti?
Nulla. In questi casi si fa comunque riferimento alla media annuale dei lavoratori, nei confronti dei quali sussiste l’obbligo di accantonamento del Tfr ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in forza nel 2006.

Come viene calcolato il numero di 50 dipendenti per le aziende che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2006?
Per le aziende che iniziano l'attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

A chi spetta la determinazione della contribuzione dovuta nelle forme collettive?
Gli importi contributivi da versare al fondo sono determinati dalle fonti istitutive in percentuale sulla retribuzione annua assunta a base della determinazione del Tfr.

Come può il lavoratore pretendere che il datore di lavoro gli fornisca l’informativa sulle possibilità di scelta immediatamente?
Ferma restando la facoltà del lavoratore di chiedere al suo datore di lavoro (nelle forme che riterrà più opportune) che gli vengano fornite notizie in merito alla destinazione del Tfr maturando, il lavoratore ha comunque la facoltà di procurarsi autonomamente e di compilare il modulo Tfr consegnandolo al datore di lavoro determinando in tal modo il prodursi degli effetti desiderati.

Se il lavoratore sceglie di devolvere il Tfr al fondo, il datore di lavoro è obbligato a continuare a versare la quota parte destinata al fondo di garanzia?
Il versamento dello 0,20% della retribuzione destinato al finanziamento del fondo di garanzia del Tfr non è dovuto né in caso di versamento del Tfr al fondo pensione né in caso di versamento del Tfr al fondo di Tesoreria.

Nel caso in cui un lavoratore dipendente non si iscriva al fondo pensione, ha diritto ad avere in busta paga quanto stabilito a carico dell'impresa nell'accordo per la previdenza complementare?
No. L’obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo e che versano la propria contribuzione.

Chi controlla che il datore di lavoro metta la data corretta, ossia quella effettiva, di consegna della scelta di conferimento al fondo o di mantenimento in azienda del TFR?
Il controllo può essere effettuato in tempo reale dal lavoratore interessato. Infatti il datore di lavoro è tenuto a consegnare copia del modello Tfr datato e controfirmato per ricevuta.

Come può il lavoratore tutelarsi sulla decorrenza della sua scelta, soprattutto se i tempi di adesione o il ritardo nella scelta stessa dipendono dalla ritardata o mancata informativa dell’azienda?
Il lavoratore ha comunque la facoltà di procurarsi autonomamente e di compilare il modulo Tfr consegnandolo al datore di lavoro determinando in tal modo il prodursi degli effetti desiderati.

Che tipo di informazione riceve il lavoratore in merito ai versamenti effettuati in suo favore al Fondo pensione?
Nel caso di lavoratori dipendenti, e possibile verificare attraverso la busta paga l’entità delle trattenute operate dall’Azienda (contributo lavoratore, contributo datoriale, TFR). In ogni caso, l’Aderente  riceve una volta all’anno dal proprio Fondo Pensione una comunicazione contenente l’aggiornamento della posizione individuale e l’evoluzione del piano previdenziale. Tramite tale comunicazione l’Aderente può disporre di tutti gli elementi utili per ricostruire l’evoluzione della posizione individuale nel periodo di riferimento, in termini di contributi versati, di quote assegnate e del relativo controvalore.