Per esigenze tecniche, siamo spesso obbligati a utilizzare un linguaggio specialistico, nel quale si fa ricorso a termini poco comprensibili. Ecco come interpretarne alcuni:

Glossario

ABI

Associazione Bancaria Italiana.

ADERENTI

Soggetto titolare della posizione individuale pensionistica che, direttamente, o per il tramite di un rappresentante legale, ha sottoscritto il modulo di adesione di una forma pensionistica complementare.

ADESIONE INDIVIDUALE

Forma di adesione ad un fondo pensione aperto che si perfezione mediante un contratto stipulato direttamente tra il singolo lavoratore ed il fondo.

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'avvenuto aggravamento del rischio all'assicuratore. Siccome l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più pesante per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal contratto.

ALBO DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Albo nel quale sono iscritte le forme pensionistiche complementari autorizzate alla raccolta delle adesioni da parte della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip). L'Albo è tenuto dalla Covip ed è consultabile presso il sito www.covip.it

ALIQUOTA IRPEF

Percentuale che viene applicata al reddito imponibile per determinare l'imposta. Il reddito ai fini Irpef è diviso in scaglioni e ogni scaglione è assoggettato ad una aliquota diversa.

ALIQUOTE MARGINALI

Sono le aliquote crescenti Irpef che si applicano ai vari scaglioni di reddito.

ANIA

Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici. Rappresenta le imprese di assicurazione operanti in Italia nei confronti delle autorità e delle istituzioni nazionali ed internazionali.

ANNO ASSICURATIVO

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza della polizza o del prodotto previdenziale.

ANTICIPAZIONE

Erogazione di una parte della posizione individuale pensionistica prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento al fine di soddisfare alcune esigenze dell'iscritto espressamente previste dalla normativa in materia di previdenza complementare (es. acquisto e ristrutturazione della prima casa, spese sanitarie e altre esigenze).

ASSEGNO SOCIALE

Pensione prevista per i cittadini italiani (e per gli stranieri con regolare permesso di soggiorno) che hanno almeno 65 anni di età, privi di reddito o con redditi inferiori ai limiti stabiliti per legge. Ha sostituito, dal 1 gennaio 1996, la pensione sociale.

ASSET ALLOCATION

Rappresenta la ripartizione di un investimento tra le diverse categorie di attività finanziarie (incluso azioni, obbligazioni, liquidità) e attività reali (incluso immobili, merci, metalli preziosi). Le scelte di asset allocation sono determinate dalla necessità di ottimizzare il rapporto rendimento/rischio di un investimento in relazione all'orizzonte temporale e alle aspettative dell'investitore.

ASSET UNDER MANAGEMENT

Volumi di risparmio gestito.

ASSOGESTIONI

Associazione delle società, italiane o operanti in Italia, che svolgono attività di gestione del risparmio.

AZIONI

Unità minima di partecipazione al capitale sociale di una società.

BANCA DEPOSITARIA

Banca, distinta dal gestore, munita di apposita autorizzazione della Banca d'Italia e presso la quale sono depositate le risorse dei fondi pensione.

BASIS POINT (PUNTO BASE)

Unità di misura utilizzata per definire le variazioni dei prezzi di mercato, dei rendimenti, ecc. Equivale ad un centesimo di punto percentuale (0,01%).

BENCHMARK

Parametro oggettivo di riferimento degli investimenti finanziari, rappresentativo del profilo di rischio/rendimento dell'investimento.

BENEFICIARIO IN CASO MORTE DELL'ADERENTE

Persona fisica o giuridica che l'aderente designa come soggetto al quale è attribuito il diritto di riscattare la posizione individuale, in caso di suo decesso prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento.

CAPITALIZZAZIONE

Metodo finanziario del sistema pensionistico nel quale i contributi versati da ciascun iscritto al fondo (posizione personale del lavoratore) vengono rivalutati sulla base di un determinato tasso di rendimento. Nelle forme previdenziali complementari tutti i versamenti confluiscono in un conto individuale intestato all'iscritto e l'entità della prestazione finale dipenderà dai versamenti e dai rendimenti della gestione finanziaria.

CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

CHECK UP PREVIDENZIALE

Calcolo per la determinazione di quale sarà approssimativamente la pensione pubblica a cui si avrà diritto. Mette in evidenza il gap previdenziale da colmare in termini di tasso di scopertura rispetto all'ultimo stipendio.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Cifra, definita per legge, per la quale viene moltiplicato il montante contributivo e che determina la pensione che un lavoratore prenderà al termine del periodo lavorativo.

COMMISSIONE DI ADESIONE

Commissione pagata dall'aderente ad un fondo al momento della sottoscrizione e in occasione dei versamenti successivi.

COMMISSIONE DI GESTIONE

Costo finalizzato a remunerare il gestore finanziario della forma pensionistica complementare.

COMUNICAZIONE PERIODICA AGLI ISCRITTI

Documento inviato con cadenza periodica (almeno annuale) ad ogni aderente a forma pensionistica complementare, al fine di fornire informazioni sull'andamento della gestione complessiva dell'investimento previdenziale e sull'ammontare della posizione individuale.

CONFERIMENTO ESPLICITO DEL TFR

Effetto giuridico derivante dalla scelta del lavoratore dipendente di destinare il Tfr maturando ad una forma di previdenza complementare da lui indicata al datore di lavoro. Il datore di lavoro verserà alla forma pensionistica complementare prescelta dal lavoratore il Tfr maturando a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata manifestata la volontà del lavoratore.

CONFERIMENTO TACITO DEL TFR

Effetto giuridico derivante dalla non manifestazione di volontà da parte del lavoratore dipendente nei 6 mesi successivi alla sua assunzione, circa la destinazione del Tfr maturando. Il datore di lavoro verserà alla forma pensionistica complementare collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi o aziendali il Tfr maturando a decorrere dal mese successivo allo scadere del termine di 6 mesi sopra indicato.

CONSOB

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, organo istituito nel 1974 avente compiti e poteri di vigilanza sulle società di capitali e sul mercato di Borsa.

CONTRIBUTO OBBLIGATORIO

Versamento obbligatorio effettuato dai datori di lavoro agli enti previdenziali (o fondi, casse, istituti) in percentuale sulla retribuzione (aliquote contributive) e, nel caso di lavoro dipendente, con onere ripartito tra datore di lavoro e lavoratore come previsto dal Ccnl.

COVIP

Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita con lo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.

DECORRENZA DELLA GARANZIA

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa acquista efficacia.

DEDUZIONE

I contributi ai fondi pensione aperti sono fiscalmente agevolati. La deduzione consiste nella sottrazione dei versamenti dal reddito imponibile, comportando una minore imposizione fiscale. I contributi sono deducibili fino ad un massimo di 5.164,57 euro annui, comprensivi dei contributi dell'aderente e dei contributi del datore di lavoro, ove previsti. Nel computo di questo massimale non devono essere considerati eventuali versamenti di Tfr.

DEFICIT

Condizione in cui il totale delle passività supera il totale delle attività, il totale delle perdite supera i profitti, o il totale delle spese supera le entrate.

DERIVATO

Strumento finanziario, che include futures, options e swaps, il cui valore dipende da una attività finanziaria (titoli azionari, tassi di interesse, ecc.) o da uno specifico bene reale (caffè, cacao) sottostante.

DETRAZIONE

Le somme in detrazione riducono l'imposta Irpef dovuta per un valore pari al loro importo moltiplicato per l'aliquota di detrazione.

DISTINTA CONTRIBUTIVA

Schema attraverso cui l'azienda comunica al fondo pensione la ripartizione del flusso contributivo fra i singoli dipendenti iscritti e per fonte contributiva.

DIVIDENDO

Importo distribuito dalla società ai possessori di titoli azionari alla fine dell'esercizio, a titolo di remunerazione del capitale investito.

DIVIDENDO/PREZZO (DIVIDEND YIELD)

Rapporto tra il dividendo unitario (dividendo complessivo diviso per il numero di azioni) ed il prezzo dell'azione. E' utilizzato come indicatore del rendimento immediato del titolo azionario, cioè non si considerano i guadagni/perdite in conto capitale.

ETT

Regime di tassazione introdotto dal legislatore per la previdenza complementare. Le tre lettere rappresentano i tre momenti di vita fiscale: 1° la contribuzione, 2° il rendimento del patrimonio investito, 3° le prestazioni. E = esenzione delle somme versate; T = tassazione dei rendimenti ottenuti dagli investimenti finanziari; T = tassazione delle prestazioni (capitale o rendita).

FAMIGLIARE A CARICO

È fiscalmente considerato a carico il famigliare con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro e individuato fra coloro che sono legati da vincoli di parentela tali da comportare, se necessario, l'obbligo degli alimenti, e in particolare: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali, e in mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali. I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali. Gli adottati, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

FISCALMENTE A CARICO

E' considerata fiscalmente a carico la persona che ha un reddito complessivo inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. I contributi di previdenza complementare sono deducibili da chi ha fiscalmente a carico la persona, entro il massimale di 5.164,57 euro annui a dichiarante.

FONDINPS (FONDO RESIDUALE INPS)

È la forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare. In tale forma confluiranno i versamenti del TFR di coloro che non hanno espresso alcuna preferenza sulla destinazione del TFR e per i quali o non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva di riferimento o tra più forme collettive di riferimento non è individuabile quella di destinazione.

FONDO A CONTRIBUZIONE DEFINITA

Forme pensionistica complementare secondo la quale l'importo dei contributi è predeterminato dall'iscritto. Questo meccanismo di contribuzione, unito al principio della capitalizzazione delle forme pensionistiche complementari, determina che l'importo della prestazione varia in relazione ai contributi versati e all'andamento della gestione. E' il sistema che deve essere applicato ai lavoratori dipendenti 'nuovi iscritti'. Si differenzia dallo schema dei fondi a prestazione definita.

FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO

Portafoglio composto da azioni, obbligazioni ed altri titoli gestito da una società di gestione del risparmio (sgr), le cui quote sono vendute al pubblico. I fondi sono di tipo chiuso quando il loro capitale è fisso. L'entrata di nuovi investitori può avvenire solo aumentando il capitale e l'uscita attraverso la vendita delle quote a nuovi investitori. Sono aperti quando consentono una libertà di entrata e uscita sulla base del valore delle loro quote.

FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA

Si tratta di fondi in cui è certa l'entità della prestazione finale mentre è variabile la misura della contribuzione richiesta. Possono assumere tale tipologia di gestione solo i Fondi pensione ad adesione collettiva dedicati a lavoratori autonomi o liberi professionisti.

FONDO PENSIONE APERTO

Forma pensionistica complementare istituita direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Viene realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e autonomo all'interno della società istitutrice finalizzato esclusivamente all'erogazione di prestazioni previdenziali.

FONDO PENSIONE CHIUSO/NEGOZIALE

Forma pensionistica complementare istituita sulla base di contratti o accordi collettivi o, in mancanza, di regolamenti aziendali diretta a soggetti individuati in base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. una regione o una provincia autonoma). Tale forma pensionistica complementare si può istituire inoltre mediante accordi tra lavoratori autonomi o liberi professionisti, accordi tra soci lavoratori di cooperative, accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n.565 e mediante legge regionale.

FONDO PENSIONE PREESISTENTE

Forma pensionistica complementare di tipo negoziale già istituita alla data del 15 novembre 1992.

FONTE CONTRIBUTIVA

Indica la natura di origine del contributo previdenziale. Di norma si può distinguere fra contributo individuale dell'iscritto, contributo del datore di lavoro o Tfr.

FONTI ISTITUTIVE

Atti e soggetti che possono istituire le forme pensionistiche complementari (es. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende, accordi tra soci lavoratori di cooperative, regioni, banche, compagnie di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare), che prevedono l'istituzione di fondi pensione negoziali, aperti o l'attuazione di forme pensionistiche individuali.

FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Forma di previdenza disciplinata dal Decreto legislativo 252/2005 istituita per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio.

FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE COLLETTIVA

Forma pensionistica complementare riservata ad una specifica collettività individuata dalla fonte istitutiva e attuata mediante la istituzione di Fondi pensione chiusi (o negoziali) e Fondi pensione aperti ad adesione collettiva.

FUTURE

Contratto di acquisto o vendita di una merce o di un attività finanziaria in una data futura ad un prezzo fissato oggi.

GAP PREVIDENZIALE

Il differenziale, di solito in misura percentuale, esistente tra l'ultimo stipendio e la pensione pubblica maturata.

GESTIONE SEPARATA

Fondo appositamente creato dall'impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività dell'impresa. Nei fondi a gestione separata confluiscono i premi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto con il fondo a gestione separata deriva la rivalutazione annua del capitale riconosciuta alle polizze. La gestione separata investe principalmente in titoli di stato e obbligazioni. Il rendimento annuo della gestione separata si cumula al patrimonio degli assicurati, al netto della commissione di gestione.

GESTORE

Persona, istituzione o società che gestisce finanziariamente il patrimonio del fondo pensione per conto degli iscritti.

IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ

Principio secondo cui i contributi versati a forme pensionistiche complementari nel corso della fase di accumulo non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro da parte dei creditori dell'aderente, del Fondo pensione e della Compagnia assicurativa che ha istituito il Pip.

IMPOSTA ORDINARIA

Tassazione effettuata attraverso l'applicazione delle aliquote Irpef ai diversi scaglioni di reddito imponibile.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

È un'imposta che viene applicata ad alcuni redditi in sostituzione dell'imposta ordinaria a cui quei redditi avrebbero dovuto essere assoggettati.

INDICE DI BORSA

Misura del cambiamento nei prezzi di mercato di un predefinito portafoglio di titoli azionari (es. S&P 500, FTSE, S&P/MIB).

ISCRITTI

E' il soggetto titolare della posizione individuale pensionistica di un Fondo pensione.

ISVAP

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

LAVORATORE ATIPICO

Lavoratore con un contratto di lavoro temporaneo, che può assumere vari aspetti e regolamentazioni. Tra i più diffusi si ricordano i contratti di collaborazione a progetto (co.co.pro.), i contratti a tempo determinato, i contratti di lavoro interinale.

MSCI EUROPE INDEX (MORGAN STANLEY AND INTERNATIONAL EUROPE INDEX)

Indice relativo all'andamento delle Borse europee.

MULTICOMPARTO

Termine riferito a forme pensionistiche complementari che prevedono più di un comparto d'investimento, con diversi profili di rischio.

NASDAQ COMPOSITE INDEX

Indice relativo a titoli tecnologici che si compone di 3.000 società.

OBBLIGAZIONE

Titolo di credito emesso per la raccolta di capitale di debito. Assicura il pagamento di interessi con il passare del tempo ed il rimborso del capitale alla scadenza.

OICR

La sigla Oicr identifica gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, ossia i fondi comuni di investimento e le Sicav.

ONERE DEDUCIBILE

Somma che riduce il reddito imponibile, ovvero il reddito che sarà soggetto a tassazione. Ciò comporta che il vantaggio fiscale riconosciuto a tale somma è pari, per il lavoratore, alla propria aliquota marginale Irpef.

ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

Organismo composto da almeno due persone indipendenti che sono nominate dall'ente (banca, sim, sgr o assicurazione) che ha istituito il fondo pensione aperto ad adesione collettiva. Il suo compito sarà quello di controllare che la gestione del fondo avvenga nell'interesse degli iscritti. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante dei lavoratori e uno del datore di lavoro.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

Pensione che spetta a chi, prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini, 60 per le donne), ha maturato i requisiti contributivi per i quali il proprio regime obbligatorio di appartenenza consente il pensionamento anche prima del raggiungimento dei requisiti di età previsti dal sistema obbligatorio.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Pensione che spetta a chi ha compiuto 65 anni (uomini) o 60 (donne) e ha versato almeno 20 anni di contributi.

PIP (PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO)

Forma pensionistica individuale attuata mediante assicurazione sulla vita. Costituiscono patrimonio autonomo e separato dalla restante attività delle compagnie di assicurazione.

PORTABILITÀ

Possibilità per l'aderente, nelle fattispecie espressamente previste e regolate dalla normativa in materia di previdenza complementare trascorsi due anni dall'adesione a un fondo pensione o a una delle altre forme pensionistiche complementari, di trasferire l'intera posizione previdenziale a un'altra forma pensionistica, secondo il rispetto dei principi di 'trasparenza, comparabilità e portabilità' che vige tra le forme complementari.

POSIZIONE INDIVIDUALE PENSIONISTICA

Rappresenta il controvalore delle somme investite dall'iscritto nel fondo pensione, comprensivo di contributi versati e relativi rendimenti.

POSIZIONE PREVIDENZIALE INDIVIDUALE

Rappresenta il controvalore delle somme investite dall'iscritto nel fondo pensione, comprensivo di contributi versati e relativi rendimenti.

PREMORIENZA

Decesso del lavoratore antecedente al momento del pensionamento.

PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica complementare al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'iscritto con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. La prestazione può essere percepita in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (di regola, fino al massimo del 50% del montante finale accumulato). Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale. La prestazione può essere anticipata di 5 anni rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento previsti dal proprio regime obbligatorio, qualora l'aderente sia inoccupato da almeno 48 mesi o sia stato riconosciuto invalido permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sistema di previdenza, ad adesione volontaria, per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

Strumento che fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che si possono ottenere al momento del pensionamento.

QUESTIONARIO ANAMNESICO

Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un'assicurazione contro i danni alla persona o di un'assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell'assicurato e talvolta anche relative alla professione. Le informazioni fornite dal contraente servono all'assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

QUOTA

Unità di riferimento in cui è suddiviso il patrimonio di un fondo comune di investimento. Ad esso è attribuito un valore che viene determinato nei giorni di valorizzazione. Il patrimonio del fondo è dato dal prodotto del valore della quota per il numero delle quote. La Commissione di vigilanza ha stabilito che il sistema delle quote venga adottato nel sistema di contabilizzazione dei fondi pensione. Pertanto tutte le contribuzioni degli iscritti vengono trasformate in quote o frazioni di quote.

RECESSO

Diritto dell'aderente di far cessare gli effetti del contratto stipulato esercitabile nel termine massimo di 30 giorni dalla data di adesione alla forma pensionistica complementare.

REDDITO COMPLESSIVO

È il reddito su cui si calcola il limite percentuale di deducibilità per i contributi versati: esso è costituito da qualsiasi reddito percepito dal lavoratore in via occasionale o continuativa.

RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Il beneficiario riceve un capitale (o una rendita corrispondente) aumentato di una certa misura percentuale prestabilita e indipendente dall’andamento dell’investimento.

RENDITA

Prestazione periodica corrisposta all'iscritto alla maturazione dei requisiti fissati per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza, il cui ammontare dipende dal montante finale (v. anche prestazioni).

RENDITA CERTA

Rendita corrisposta all'aderente per un numero di anni prestabilito. In caso di decesso dell'assicurato la rendita sarà erogata ai beneficiari indicati dall'aderente fino al raggiungimento del limite temporale prefissato.

RENDITA REVERSIBILE

Rendita corrisposta all'aderente finché rimane in vita e successivamente, per quota percentuale scelta (determinata dal regolamento della forma pensionistica complementare), alla persona che l'aderente ha designato (reversionario).

RENDITA VITALIZIA

 Rendita corrisposta all'aderente finché rimane in vita.

RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE

Un pagamento periodico all'aderente fino a quando sarà in vita e, successivamente, a un beneficiario designato, finché questi sarà in vita.

RESPONSABILE DEL FONDO

Figura professionale che sovrintende alla complessiva gestione della forma pensionistica complementare nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti.

RETROCESSIONE

Nelle polizze rivalutabili, la retrocessione rappresenta la percentuale riconosciuta all'assicurato del rendimento ottenuto ogni anno dalla gestione separata.

RISCATTO PARZIALE

Restituzione parziale nella misura massima del 50% della posizione individuale nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo da 12 a 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

RISCATTO TOTALE

Restituzione dell'intero importo accumulato nel caso di invalidità permanente o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi o in altre cause di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previste negli statuti e nei regolamenti.

RISCHIO DI MERCATO

Rischio in cui incorre chi ha investito in strumenti finanziari a seguito dell'andamento generale del mercato.

RISK MANAGEMENT

Struttura organizzativa in cui vengono predisposte le metodologie, i criteri di misurazione e di gestione nonché gli strumenti di controllo in materia di rischi creditizi, finanziari e operativi, al fine di garantire il governo dell'esposizione a tali rischi.

S&P 500 (Standard and Poor's 500)

Indice delle 500 maggiori società statunitensi. Riflette il generale andamento del mercato azionario Usa.

S&P/MIB

Indice del mercato azionario italiano. Misura la performance di 40 azioni quotate sui mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana.

SCHEDA INFORMATIVA

Fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme del fondo pensione utili per l'adesione.

SILENZIO-ASSENSO

Manifestazione tacita della volontà di aderire ad una forma pensionistica complementare mediante conferimento del Tfr maturando.

SISTEMA CONTRIBUTIVO

Con questo sistema la pensione viene calcolata sulla base di quanto il lavoratore ha versato nell'intera vita professionale e non in percentuale sulle ultime retribuzioni (sistema retributivo). Introdotto per sostituire gradualmente il sistema retributivo si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1 gennaio 1996.

SISTEMA MISTO

È il sistema che somma la quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo (corrispondente alle anzianità acquisite prima del 31 dicembre 1995) e della quota calcolata secondo il sistema contributivo (corrispondente alle anzianità acquisite dopo quella data).

SISTEMA RETRIBUTIVO

Con questo sistema la pensione viene calcolata in proporzione alla media delle retribuzioni (o dei redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. Si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

STATUTO

Documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione negoziali sottoposto all'approvazione della Covip.

SWITCH

È un'operazione con la quale un iscritto trasferisce la propria posizione tra i diversi comparti previsti dal fondo pensione. Il diritto si può esercitare nei limiti previsti dal regolamento del fondo.

TASSAZIONE ORDINARIA

L'applicazione delle aliquote Irpef ai diversi scaglioni di reddito imponibile.

TASSAZIONE SEPARATA

È un tipo di tassazione agevolata rispetto alla ordinaria tassazione Irpef. Tale tassazione impedisce che, nell'anno in cui vengono percepiti, i redditi maturati in più anni si sommino agli altri redditi del lavoratore tassati con le aliquote Irpef.

TASSO DI SOSTITUZIONE

Rapporto fra la prima pensione e l'ultima retribuzione, indica l'importo della pensione in percentuale dell'ultima retribuzione percepita.

TASSO MINIMO GARANTITO

Rappresenta la soglia al sotto della quale non può scendere la rivalutazione della prestazione della Compagnia, qualunque sia il risultato conseguito dalla gestione degli investimenti.

TRASFERIMENTO (DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE)

Possibilità di trasferire l'intero importo maturato al fondo pensione al quale si accede in relazione alla nuova attività lavorativa (trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione) o volontariamente decorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica (v. Portabilità). Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell'anzianità di iscrizione maturata presso il fondo di precedente appartenenza.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Liquidazione che spetta ad ogni lavoratore al termine del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro versa al lavoratore che decide di interrompere il rapporto o al dipendente licenziato (in seguito a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo) la somma delle quote da lui accantonate ogni anno. Le quote vengono calcolate sulla base della retribuzione ordinaria conteggiando i periodi di malattia, di gravidanza o di ferie, escludendo i premi, le indennità di trasferta e le voci una tantum e tenendo conto di una rivalutazione annuale dell'1,5% unita al 75% dell'indice d'inflazione desunto dalle tabelle Istat. Il Tfr può essere richiesto anticipatamente dal lavoratore se quest'ultimo ha maturato almeno 8 anni di servizio nell'azienda e se il capitale è utilizzato per l'acquisto della prima casa o per spese sanitarie. Il Tfr viene erogato dall'Inps se il datore di lavoro non è in grado di adempiere a questo obbligo. Con la riforma del sistema previdenziale si allarga la libertà di scelta del lavoratore, che può decidere se il proprio Tfr maturando dovrà restare in azienda oppure confluire nei fondi pensione.

VOLATILITÀ

Misura delle fluttuazioni del prezzo di un titolo in un certo lasso di tempo. E' data dalla deviazione standard annualizzata nella variazione giornaliera di prezzo. E' una misura del rischio associato all'investimento.