Per esigenze tecniche, siamo spesso obbligati a utilizzare un linguaggio specialistico, nel quale si fa ricorso a termini poco comprensibili. Ecco come interpretarne alcuni:

Glossario

PENSIONE DI ANZIANITÀ

Pensione che spetta a chi, prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini, 60 per le donne), ha maturato i requisiti contributivi per i quali il proprio regime obbligatorio di appartenenza consente il pensionamento anche prima del raggiungimento dei requisiti di età previsti dal sistema obbligatorio.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Pensione che spetta a chi ha compiuto 65 anni (uomini) o 60 (donne) e ha versato almeno 20 anni di contributi.

PIP (PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO)

Forma pensionistica individuale attuata mediante assicurazione sulla vita. Costituiscono patrimonio autonomo e separato dalla restante attività delle compagnie di assicurazione.

PORTABILITÀ

Possibilità per l'aderente, nelle fattispecie espressamente previste e regolate dalla normativa in materia di previdenza complementare trascorsi due anni dall'adesione a un fondo pensione o a una delle altre forme pensionistiche complementari, di trasferire l'intera posizione previdenziale a un'altra forma pensionistica, secondo il rispetto dei principi di 'trasparenza, comparabilità e portabilità' che vige tra le forme complementari.

POSIZIONE INDIVIDUALE PENSIONISTICA

Rappresenta il controvalore delle somme investite dall'iscritto nel fondo pensione, comprensivo di contributi versati e relativi rendimenti.

POSIZIONE PREVIDENZIALE INDIVIDUALE

Rappresenta il controvalore delle somme investite dall'iscritto nel fondo pensione, comprensivo di contributi versati e relativi rendimenti.

PREMORIENZA

Decesso del lavoratore antecedente al momento del pensionamento.

PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica complementare al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'iscritto con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. La prestazione può essere percepita in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (di regola, fino al massimo del 50% del montante finale accumulato). Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale. La prestazione può essere anticipata di 5 anni rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento previsti dal proprio regime obbligatorio, qualora l'aderente sia inoccupato da almeno 48 mesi o sia stato riconosciuto invalido permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sistema di previdenza, ad adesione volontaria, per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

Strumento che fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che si possono ottenere al momento del pensionamento.