Le forme pensionistiche complementari sono soggette alla vigilanza della Covip (Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione) e si suddividono in:

Fondi pensione chiusi/negoziali

I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l’area dei destinatari in base all’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).
Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo.
Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti esterni alla sua struttura. La gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio), ad esempio:

  • le risorse del fondo sono depositate presso la Banca Depositaria
  • le pensioni sono generalmente erogate da una compagnia di assicurazione
  • l’adesione ai fondi pensione chiusi/negoziali avviene in forma collettiva.

Fondi pensione aperti

I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Nell’ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali. 
La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito. La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno. 
Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo aperto e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti. L’interesse degli aderenti su base collettiva è tutelato anche dall’organismo di sorveglianza. Tale organismo ha il compito di controllare che l’amministrazione e la gestione del fondo avvengano in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti.
L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva.

Pip (Piani Individuali Pensionistici)

Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. In tal caso le regole che disciplinano il rapporto con l’iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della Covip al fine di garantire all’aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari. 
Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile incaricato di verificare che la gestione avvenga nel rispetto di norme e regolamenti e nell'esclusivo interesse degli aderenti.                
L’adesione ai Pip avviene in forma individuale.

Fondi pensione preesistenti

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992. 
L’adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali. 
Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente.

Fondinps

Fondinps è la forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare. In tale forma confluiranno i versamenti del TFR di coloro che non hanno espresso alcuna preferenza sulla destinazione del TFR e per i quali o non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva di riferimento o tra più forme collettive di riferimento non è individuabile quella di destinazione.