Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025 ), dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sull'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato*.
I datori di lavoro, al momento dell’assunzione, sono tenuti a fornire un’informativa dettagliata ai lavoratori di prima occupazione successiva al 30 giugno 2026 e ai lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 e che risultino avere in essere al momento dell’assunzione, un’adesione a una forma pensionistica complementare.
L’informativa deve riguardare gli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, la forma pensionistica di destinazione, le diverse scelte disponibili con la relativa tempistica per manifestarle.
Se si tratta della prima assunzione, il dipendente ha 60 giorni per scegliere se:
• aderire a una forma pensionistica complementare conferendovi il TFR maturando;
• mantenere il TFR presso il datore di lavoro.
In assenza di una scelta, si applica il meccanismo di adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo applicato in azienda oppure, in mancanza, alla forma pensionistica residuale.
Se il lavoratore non è di prima assunzione e ha già in vigore una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR, lo stesso verrà iscritto automaticamente al fondo pensione aziendale di riferimento. Il lavoratore ha comunque 60 giorni per indicare al nuovo datore di lavoro a quale eventuale fondo pensione, diverso da quello aziendale di riferimento, destinare il TFR maturando; in questo caso non è possibile optare per il mantenimento del TFR in azienda. In mancanza di comunicazione si applica il meccanismo di adesione automatica sopra descritto. Il meccanismo dell’adesione automatica non si applica nel caso in cui la posizione nel fondo pregresso sia stata integralmente riscattata.
Se il lavoratore non è di prima assunzione e non ha conferito il TFR alla previdenza complementare, non scatta automaticamente l’adesione alla previdenza complementare; Il TFR continua a essere gestito in azienda o, quando previsto, dal Fondo di Tesoreria INPS. Resta comunque possibile scegliere in qualsiasi momento di aderire esplicitamente a un fondo pensione e destinarvi il TFR maturando.
* per i dipendenti pubblici non si applica la nuova normativa e resta in vigore quella preesistente