Nuove prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche di previdenza complementare: la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l’erogazione frazionata del montante accumulato.
Le nuove prestazioni pensionistiche sono alternative alle diverse forme di rendita ad oggi previste dal Fondo Pensione Fideuram e non sono tra loro cumulabili; quindi, sono alternative anche tra di loro.
Le nuove prestazioni pensionistiche sono così disciplinate:
- rendita a durata definita: è una prestazione erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell’aderente calcolata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT. La rata annuale si determina dividendo il montante accumulato per il numero di anni di vita residua attesa;
- prelievi liberamente determinabili: è una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti dall’aderente nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse di una rendita figurativa a durata definita;
- erogazione frazionata del montante accumulato: è una prestazione costituita da un’erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo predeterminato, non inferiore a cinque anni e non è collegata alla vita residua attesa.
Le nuove prestazioni di rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 mentre la decorrenza dell’erogazione frazionata del montante accumulato è stata rinviata al 31ottobre 2026.
Al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare in maniera ordinata i sistemi e i processi operativi interni per la gestione delle richieste e l’erogazione delle prestazioni di rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili, anche per il tramite delle funzionalità dell’Area Riservata, la COVIP ha previsto un periodo transitorio che non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2026: durante il quale le forme pensionistiche sono comunque tenute ad acquisire le richieste dei propri aderenti di accedere alle nuove prestazioni ma potranno procedere alla liquidazione e all’erogazione delle nuove prestazioni successivamente all’avvenuto adeguamento.
Si ricorda che dal momento in cui l’aderente esercita il diritto a una prestazione pensionistica complementare, lo stesso non può più esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (contribuzioni, trasferimenti, anticipazioni, RITA), con eccezione dello switch del comparto di investimento da cui viene erogata la prestazione, nel rispetto del periodo minimo stabilito dal Fondo Pensione Fideuram.
In caso di morte del beneficiario di una delle nuove prestazioni, il montante residuo è riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento dell’esercizio dell’opzione.
Le richieste inerenti alle suddette prestazioni che risultino prive dell’indicazione dei beneficiari di cui sopra devono considerarsi incomplete. La scelta dei beneficiari può essere successivamente modificata.