Nel caso non fossi soddisfatto del servizio offerto o del rapporto contrattuale e desideri sporgere reclamo, puoi inviarlo per iscritto a:

  • Fideuram Vita S.p.A.

           Legale e Reclami
           Via Ennio Quirino Visconti, 80
           00193 Roma

  • fax +39.06.3571.4509
  • indirizzo di posta elettronica: servizioreclami@fideuramvita.it
  • Compilando online il
  • compilando online il form reclamo disponibile nella sezione dedicata che trovi nell'Area Riservata Clienti / Area Riservata Aderenti di questo sito.

Reclamo

Scelta obbligatoria senza la quale non possiamo inoltrare il suo reclamo (leggi l'informativa)

Testo da Identificare Rigene CAPTCHA

Se non ti ritieni soddisfatto dell'esito del reclamo o se non ottieni un riscontro entro 45 giorni, previsti dalla normativa, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria puoi rivolgerti direttamente all’Autorità di Vigilanza competente in materia, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

I reclami inerenti la gestione del rapporto contrattuale (sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto) e la trasparenza informativa dei prodotti di investimento assicurativo e dei prodotti vita diversi dai prodotti di investimento assicurativo devono essere inviati a:

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Via posta ordinaria all’indirizzo:
Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma

Via posta elettronica certificata dai titolari di indirizzi PEC all'indirizzo:

Via fax al numero:
+39 06.4213.3206

Per inviare un reclamo all’IVASS puoi utilizzare fac-simile di reclamo all'IVASS (formato .docx) disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione “Per i Consumatori” – Reclami.

I reclami inerenti la corretta redazione del Documento contente le informazioni chiave (“KID” - Key Information Document) dei prodotti di investimento assicurativo devono essere inviati a:

CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa

Via posta ordinaria agli indirizzi:
CONSOB - Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Consumer Protection, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma
CONSOB - Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Consumer Protection, Via Broletto, 7 - 20121 Milano

Via posta elettronica certificata dai titolari di indirizzi PEC all'indirizzo:

Via fax ai numeri:
+39 06.841.6703 – +39 06.841.7707

Attraverso l'apposita procedura on-line
disponibile cliccando qui

Reclami inerenti forme pensionistiche complementari (Fondo Pensione Aperto):

COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione

Via posta ordinaria all’indirizzo:
Piazza Augusto Imperatore 27, 00186 Roma

Via posta elettronica certificata dai titolari di indirizzi PEC all'indirizzo:

Via fax al numero:
+39 06.69506304

Per maggiori informazioni è disponibile la "Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP" pubblicata sul sito  www.covip.it.

È comunque possibile scrivere direttamente a COVIP in situazioni di particolare gravità e urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli iscritti al Fondo.

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per controversie relative al rapporto contrattuale, è necessario rivolgersi ai previsti sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). In particolare:

Arbitro Assicurativo
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è una nuova procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per poter rivolgersi all’Arbitro è necessario aver prima presentato un reclamo scritto alla Compagnia e che la risposta ricevuta sia ritenuta non soddisfacente oppure che non sia pervenuta alcuna risposta entro i termini di legge (45 giorni). I fatti esposti nel ricorso devono essere gli stessi di quelli oggetto del reclamo. Il ricorso si può presentare esclusivamente online tramite il portale: www.arbitroassicurativo.org su cui è possibile consultare i requisiti di ammissibilità e ogni altra informazione utile per la presentazione del ricorso stesso.

Mediazione
Le controversie relative a materia assicurativa possono essere sottoposte a un procedimento di Mediazione, con l’assistenza necessaria di un avvocato, come previsto dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche).

Il ricorso all’Arbitro Assicurativo e il procedimento di Mediazione, alternativi tra loro, sono obbligatori prima di procedere con una causa civile (condizione di procedibilità).

Negoziazione assistita
È altresì possibile chiedere alla Compagnia di sottoporre la controversia a un tentativo di negoziazione assistita, come prevista dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, finalizzato al raggiungimento di un accordo.

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Limitatamente alle controversie di natura finanziaria relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori/contraenti ai sensi del TUF, è possibile presentare un ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob ai sensi del D.Lgs. 8 ottobre 2007 n. 179, con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. Il ricorso può essere presentato dall’investitore/contraente personalmente o attraverso un procuratore, ovvero un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori. Il ricorso per essere ricevibile deve avere per oggetto fatti o rapporti in relazione ai quali:
- non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- sia stato preventivamente presentato reclamo al quale sia stata fornita espressa risposta, ovvero siano decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore/contraente le proprie determinazioni.
Per presentare un ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie o avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura è disponibile il sito: www.acf.consob.it

Procedura FIN-NET
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it).