Per esigenze tecniche, siamo spesso obbligati a utilizzare un linguaggio specialistico, nel quale si fa ricorso a termini poco comprensibili. Ecco come interpretarne alcuni:

Glossario

DANNO

Pregiudizio subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, se incide sul patrimonio o sulla salute (danno biologico), oppure di natura non patrimoniale (danno morale).

DANNO BIOLOGICO (O ALLA SALUTE)

Danno conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione sul piano medico. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito.

DANNO MORALE

Danno di natura non patrimoniale risarcibile solo se causato da un fatto illecito di rilevanza penale e rappresentato dalle temporanee sofferenze psico-fisiche subite dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato).

DECORRENZA DELLA GARANZIA

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.

DENUNCIA DI SINISTRO

Avviso che l'assicurato deve dare all'assicuratore o all'agente a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l'avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza.

DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI

Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all'assicuratore di effettuare una corretta  valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l'assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

DIFFERIMENTO (PERIODO DI)

Il periodo di differimento rappresenta l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento della stipulazione di una polizza caso vita ed il momento in cui l'assicuratore paga il capitale o inizia a corrispondere la rendita.

DIMINUZIONE (DEL RISCHIO)

Si ha diminuzione del rischio quando, dopo che è stato è stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'assicuratore viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.

DIRITTO PROPRIO

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione acquisito per effetto della designazione del Contraente.

DISDETTA

Comunicazione che il contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.