Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all’oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell’operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l’obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.