Le prestazioni

Il diritto alla prestazione pensionistica, al termine di un piano di previdenza integrativa, è soggetto ad alcune regole:

  • per percepire la prestazione pensionistica occorre aver maturato almeno 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare ed avere i requisiti per l’accesso alla pensione pubblica
  • la prestazione può essere percepita tutta in rendita, oppure una quota in capitale (massimo il 50% del montante finale accumulato) e la restante parte in rendita
  • è possibile ricevere l’intera prestazione in capitale qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del capitale maturato risulti inferiore alla metà dell’assegno sociale Inps (pari per il 2015 a 5.830,76 euro annui, ovvero 448,52 euro per 13 mensilità) o nel caso in cui l'aderente risulti iscritto in data antecedente al 29 aprile1993 ad una forma pensionistica complementare istituita alla data del 15 novembre 1992 e per la quale non abbia interamente riscattato la posizione individuale.

L’aderente può chiedere di accedere alle prestazioni pensionistiche con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione pubblica in due casi:

  • nel caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
  • nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

Le anticipazioni

Prima di accedere alle prestazioni pensionistiche, è possibile, analogamente a quanto avviene con il Tfr lasciato in azienda,  percepire delle anticipazioni della posizione individuale maturata nella forma pensionistica complementare. Le anticipazioni sono ammesse:

  • in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% del montante complessivamente maturato, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime che riguardano sé, il coniuge o i figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
  • dopo 8 anni di iscrizione al sistema della previdenza complementare, sempre per un importo non superiore al 75% del montante complessivamente maturato, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, sulla prima casa di abitazione
  • dopo 8 anni di iscrizione al sistema della previdenza complementare, per un importo non superiore al 30% del montante complessivamente maturato, per ulteriori proprie esigenze.

L’aderente ha la facoltà di reintegrare, in qualsiasi momento, le anticipazioni percepite.

Il riscatto

L’iscritto ha la facoltà di riscattare totalmente o parzialmente la propria posizione individuale maturata nei seguenti casi:

  • riscatto parziale, fino al 50% della posizione individuale maturata, per:
    • cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi
    • ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
  • riscatto totale per:
    • cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
    • invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.


Per gli aderenti su base contrattuale collettiva, il riscatto totale della propria posizione individuale può essere richiesto anche qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma collettiva stabiliti dalle fonti istitutive.

Il trasferimento

L’iscritto ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, trascorsi due anni di partecipazione alla forma pensionistica di provenienza.
L’aderente può trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare anche prima del periodo minimo di permanenza di due anni, in caso di:

  • cambiamento dell’attività lavorativa: il trasferimento avverrà a favore della forma pensionistica complementare alla quale accede in relazione alla nuova attività lavorativa
  • modifiche che comportino un peggioramento delle condizioni economiche della forma pensionistica o che interessino in maniera sostanziale le caratteristiche della forma stessa (es. modifica delle politiche di investimento).

Il trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare è altresì ammesso per gli aderenti su base contrattuale collettiva, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma collettiva stabiliti dalle fonti istitutive.