Aderendo a una forma di previdenza complementare si può beneficiare di vantaggi fiscali in ogni fase della vita del prodotto.

Contribuzione: quando vengono versati i contributi

  • è possibile dedurre dal reddito complessivo i contributi versati dal lavoratore fino a un massimo di € 5.164,57 all’anno: questo tetto comprende anche i contributi eventualmente versati dal datore di lavoro;
  • se si versano contributi a favore di un familiare fiscalmente a carico, si può dedurre dal proprio reddito complessivo i contribuiti che il familiare non ha dedotto, sempre fino a un massimo di € 5.164,57 complessivi all’anno.

Accumulo: quando l’investimento comincia a rendere

  • i rendimenti dell'investimento vengono tassati annualmente al 20% (mentre per altre forme di risparmio l’aliquota è del 26%);
  • in caso di risultati negativi dell'investimento si matura un credito d'imposta che andrà a ridurre le imposte dovute negli anni successivi.

Prestazioni pensionistiche, anticipazioni e riscatti: quando si percepiscono i frutti dell'investimento

Il Fondo può erogare tre tipi di prestazione:

A - Prestazioni pensionistiche quando si va in pensione

Il capitale o la rendita percepita quando si accede alle prestazioni pensionistiche sono tassati con una ritenuta del 15% a titolo di imposta. Inoltre, se si partecipa alla forma pensionistica complementare per più di 15 anni, l’imposta diminuisce dello 0,3% per ogni anno oltre il quindicesimo, fino a un massimo di riduzione consentito del 6% (e quindi, dopo 35 anni, si dovrà pagare solo il 9% di imposta).

B - Anticipazioni prima della pensione

Se viene richiesta un'anticipazione per spese sanitarie dovute a situazioni molto gravi (che riguardano il dipendente, il coniuge o i figli), per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti, sull'importo erogato (massimo 75% del capitale maturato) viene applicata una ritenuta del 15% a titolo di imposta. Inoltre, se la partecipazione a forme pensionistiche complementari supera i 15 anni, l’imposta diminuisce dello 0,3% per ogni anno oltre al quindicesimo, fino a un massimo di riduzione consentito del 6% (e quindi, dopo 35 anni, si dovrà pagare solo il 9% di imposta).

C - Riscatto parziale o totale di quanto investito

  • è possibile chiedere il riscatto parziale in caso di:
    • interruzione dell'attività lavorativa per un periodo superiore a 12 mesi, ma inferiore a 48 mesi;
    • mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  • è possibile chiedere il riscatto totale in caso di:
    • invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
    • interruzione dell'attività lavorativa per più di 48 mesi.

In caso di decesso dell'aderente alla forma di previdenza complementare prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica, il riscatto totale può essere richiesto dai beneficiari.

Nei casi elencati, sull’importo erogato viene applicata una ritenuta del 15% a titolo di imposta, che scende dello 0,3% ogni anno dopo il quindicesimo anno di partecipazione a forme di previdenza complementare, fino a un massimo di riduzione consentito del 6% (e quindi, dopo 35 anni, sarà dovuto solo il 9% di imposta).